IL QUADRO ISTITUZIONALE
Una volta stabilito cosa deve fare l’Unione (e, quindi, cosa devono fare gli Stati membri) il passo successivo era quello di chiarire chi doveva effettivamente esercitare tali competenze. Individuare le istituzioni che svolgono i compiti affidati all’Unione e decidere come dovevano operare: in una fase si trattava di delineare l’architettura istituzionale europea.
Il compito non era facile, tant’è che è su questo punto che il dibattito e le contrapposizioni sono state più forti (e talvolta su questi temi si è rischiato di far fallire tutto il progetto di costituzione) ed è il motivo per cui molte delle modifiche introdotte sono state approvate soltanto nella fase finale dei lavori. Ma una riforma non poteva essere rimandata, visto che le istituzioni europee e il loro modo di operare era rimasto sostanzialmente quello stabilito nel 1957, quando gli Stati membri erano solo sei e raggiungere un accordo era più facile. In un’Europa in cui 25 Stati hanno il diritto di esprimere la loro opinione è molto più difficile trovare un compromesso tra le diverse richieste. Questo significa che se una decisione richiede l’unanimità per essere approvata è probabile che non si raggiungerà mai un accordo; soltanto con una votazione a maggioranza alla fine si può decidere qualcosa.
Se la prima esigenza era quella di rendere più snelle e veloci le procedure per l’adozione degli atti europei, una riforma dell’assetto istituzionale europeo era necessaria anche per altri motivi. Con la rinnovata disciplina istituzionale, infatti, si è tentato di accrescere la legittimità democratica e la trasparenza delle istituzioni e rendere meglio comprensibile e più solido il rapporto tra le istituzioni e il cittadino europeo.
Nella Costituzione europea le istituzioni cui spetta il compito di dare attuazione alle politiche dell’Unione sono 5: il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio dei ministri, la Commissione europea e la Corte di giustizia.
Attualmente il Parlamento europeo è l’istituzione di rappresentanza dei cittadini europei, poiché è eletto direttamente con un voto popolare ed è composto da 732 parlamentari suddivisi tra i diversi Stati membri in proporzione alla loro popolazione.
I suoi compiti principali sono quelli di approvare atti legislativi europei e il bilancio, insieme al Consiglio dei ministri, e controllare l’attività della commissione europea. Il Parlamento quindi condivide con il Consiglio dei ministri la funzione legislativa e quella di bilancio.
Il Consiglio europeo svolge ruolo d’impulso e orientamento per l’Unione; è composto dai capi di stato o di governo degli Stati membri, dal suo presidente e dal presidente della Commissione.
Il Consiglio europeo, salvo diversa disposizione, si pronuncia per consenso (in pratica non si ha una esplicita votazione, ma le decisioni sono adottate soltanto quando tutti sono d’accordo); le sue riunioni sono previste in via ordinaria ogni trimestre e in via straordinaria quando la situazione lo richieda. Spetta al Consiglio europeo l’elezione del suo presidente. Al Presidente del consiglio europeo spettano i poteri inerenti alla presidenza e animazione dei lavori del Consiglio europeo, con l’obiettivo di facilitare la coesione e il raggiungimento del consenso. Resta in carica per una durata di due anni.
È composto da un rappresentante ministrale per ogni Stato membro ed esercita la funzione legislativa e di bilancio, congiuntamente al Parlamento europeo, nonché le funzioni di definizione delle competenze dell’Unione e di coordinamento delle competenze degli stati dirette al conseguimento degli obiettivi comuni.
Sono previste solo due formazioni tipiche del Consiglio, il Consiglio Affari generali che assicura la coerenza dei lavori del Consigli dei ministri in generale, e il Consiglio Affari esteri che elabora le politiche esterne dell’Unione secondo le linee strategiche definite dal Consiglio europeo.
Il Consiglio dei ministri è l’istituzione che rappresenta i singoli Stati membri dell’Unione europea; alle sue riunioni, infatti, partecipano i rappresentanti dei governi nazionali, in genere i vari ministri. Questi ultimi sono scelti sulla base dei temi all’ordine del giorno.
Può essere paragonata ad un governo nazionale a cui spetta il compito di promuovere l’interesse generale europeo.
Ha il monopolio dell’iniziativa legislativa, “salvo che la Costituzione non disponga diversamente”; ciò significa che nessuna norma europea può essere approvata se la Commissione non presenta una proposta in merito.
Il Presidente della Commissione europea è eletto dal parlamento europeo. Spetta al Presidente la definizione degli orientamenti operativi e dell’organizzazione interna e la nomina dei vicepresidenti, escluso il ministro degli esteri dell’Unione. Può, infine, chiedere a un commissario di rassegnare le sue dimissioni.
Il Ministro degli Affari esteri dell’Unione, ricopre sia la carica di membro e presidente della formazione Affari esteri del Consiglio sia di membro e vicepresidente della Commissione. Nella prima delle sue due vesti, guida la politica estera e di sicurezza dell’Unione, contribuisce con le sue proposte all’elaborazione di detta politica e le attua quale mandatario del Consiglio dei ministri. Nell’altra veste, è incaricato delle relazioni esterne e del coordinamento degli altri aspetti dell’azione esterna dell’Unione. Il Ministro degli Affari esteri dell’Unione dovrebbe realizzare un legame orizzontale tra la politica estera e le altre politiche esterne dell’Unione.
È composta da un giudice per Stato membro. Ha il ruolo di garantire che la legislazione dell’Unione sia interpretata e applicata allo stesso modo in tutti gli Stati membri, sia cioè uguale per tutti e in qualunque circostanza.
Altri compiti sono: verificare che un atto approvato dalle istituzioni europee non sia illegittimo, che uno stato membro non sia inadempiente nell’esecuzione degli obblighi a suo carico.
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